Decreto Rilancio: Interventi in materia di versamenti
Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020
EMERGENZA CORONAVIRUS
“DECRETO RILANCIO”
INTERVENTI IN TEMA DI VERSAMENTI
NOVITÀ
Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (“DECRETO RILANCIO”), prevede una serie di provvedimenti in tema di VERSAMENTI di imposte che di seguito si riassumono.
Per qualunque chiarimento e specifico approfondimento lo Studio rimane a completa disposizione.
Sarà nostra cura tenervi informati di ogni sopravvenuto aggiornamento anche in sede di conversione del D.L..
Con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti i versamenti il Decreto contiene le seguenti novità:
- la proroga al 16.09.2020 della ripresa dei versamenti tributari e contributivi relativi ai mesi di marzo aprile e maggio sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, nonché dall’art. 18, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”;
- l’esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell’acconto IRAP 2020;
- la sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (“avvisi bonari”) nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
- la sospensione dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 – 31.08.2020 riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi;
- la sospensione dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.05.2020 riferite alle definizioni agevolate previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, rottamazione).
Si propongono a tal riguardo alcune note esplicative.
- RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI PER IL MESE DI MARZO
Il DL n. 18/2020 aveva previsto la sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi scadenti nel mese di marzo.
Il “Decreto Rilancio”, art.126, ha stabilito che tali versamenti sospesi, siano effettuati entro il 16.09.2020:
- o in unica soluzione;
- ovvero in forma rateizzata, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo da versare il 16 di ogni mese.
Si propone di seguito una Tabella riassuntiva con evidenza della scadenza per ciascuna tipologia di versamento tributario e contributivo sospeso nel mese di marzo 2020, distinta in relazione anche alla natura del soggetto obbligato.
Sono state evidenziate, per completezza informativa, anche alcune fattispecie residuali non oggetto di proroga al 16.09.
SOGGETTI INTERESSATI | VERSAMENTI SOSPESI | DL 18/2020 | RIPRESA VERSAMENTI F24 DI MARZO | |
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni | Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 – 31.3.2020 | Art. 62, commi 2 | 16.09.2020 | |
ONLUS e Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori agevolati (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.) | Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | Art. 61, commi da 1 a 3 | 16.09.2020 | |
Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 – 30.4.2020 | ||||
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | ||||
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive | Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 – 30.6.2020 | Art. 61, commi 5 | 16.09.2020 | |
Versamento IVA scaduto il 16.3.2020 | ||||
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 2 milioni e non appartenenti ai settori agevolati
|
Versamenti IVA, ritenute, contributi previdenziali / premi INAIL, ISI-IVA forfetaria, scaduti il 16.3.2020 | Art. 60 | 16.04.2020** | |
Art 62, comma 1 | ||||
Tutti i contribuenti (persone fisiche, imprese, enti commerciali e non commerciali) | Tassa di concessione governativa vidimazione libri sociali | 16.04.2020** | ||
** Tale termine non è stato prorogato dal DL 34/2020, la sua scadenza rimane fissata al 16.04 come stabilito dal DL 23/2020.
- RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI PER IL MESE DI APRILE/MAGGIO
Si ricorda che il DL.23/2020 (Decreto liquidità) aveva originariamente sospeso, al ricorrere di alcune condizioni, fino al 30.06 i versamenti fiscali e contributivi scadenti nel mese di aprile e maggio 2020.
Ora il DL n. 34/2020 ha ulteriormente spostato tale termine portandolo sempre al 16.09.2020.
Pertanto, i versamenti di aprile e maggio sospesi dovranno essere effettuati entro il 16.09.2020:
- in unica soluzione;
- o a rate a qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di 4 rate mensili, scadenti ciascuna il giorno 16 di ogni mese.
Si propone una Tabella in cui vengono riassunti per ogni tipologia di soggetto e versamento la relativa scadenza.
SOGGETTI INTERESSATI | DL 23/2020 | VERSAMENTI SOSPESI | RIPRESA VERSAMENTI
F24 APRILE E MAGGIO |
|
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni | riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019 | Art. 18, commi 1 e 2 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti ad aprile 2020 | 16.09.2020 |
riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020 | |||
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l’attività dall’1.4.2019 | Art. 18, comma 5 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti ad aprile / maggio 2020 | 16.09.2020 | |
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d’impresa) | Art. 18, comma 5 | IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti ad aprile / maggio 2020 | 16.09.2020 |
Si rammenta che i soggetti che esercitano le specifiche attività individuate dall’art. 61, DL n. 18/2020: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, anche se non rientrano nei parametri di riduzione fatturato previsti dall’art. 18, DL n. 23/2020 (33% fatturato mese anno precedente), comunque possono usufruire della sospensione prevista dal DL n. 18/2020, ossia:
- fino al 30.06 per le sole Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa dei versamenti sempre al 09.2020;
- fino al 30.04, con ripresa dei versamenti al 16.09.2020 per tutte le altre categorie di imprese agevolate.
- RIPRESA ADEMPIMENTI TRIBUTARI SOSPESI
Il Decreto Cura Italia aveva anche previsto la sospensione di tutti gli adempimenti tributari, ricadenti nell’ intervallo temporale tra l’08.03.2020 e il 31.05.2020.
Quindi a titolo esemplificativo, è stata sospesa la presentazione:
- del modello IVA 2020 in scadenza il 30.4.2020;
- del modello TR;
- dei modelli INTRA relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile le cui scadenze sono rispettivamente il 25.03.2020, 27.04.2020 e 25.05.2020;
- della Comunicazione dati della liquidazione IVA (LIPE) del primo trimestre 2020 in scadenza il 1° giugno 2020;
- dello Spesometro estero relativo al primo trimestre 2020, in scadenza il 30.04.2020.
Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Riguardo alla presentazione del mod. IVA o del mod. TR, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con Circolare del 06.05.2020 n. 11, ha chiarito che in assenza di presentazione, gli Uffici non potranno procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’IVA a credito, annuale o trimestrale, ed è precluso l’utilizzo in compensazione del credito IVA, annuale in misura superiore a € 5.000, o trimestrale, che può essere effettuato, ricorrendone le altre condizioni, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello da cui il credito emerge.
Rimane ferma la possibilità per il contribuente di presentare il mod. IVA o il mod. TR anche nel corso del periodo di sospensione, non essendo di contro preclusa la facoltà di porre in essere gli adempimenti tributari.
- IRAP: SALDO 2019 / ACCONTO 2020
Per effetto di quanto stabilito dall’art. 24, DL n. 34/2020, per i soggetti:
- esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo;
- con ricavi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta 2019
non è dovuto il versamento:
- del saldo IRAP 2019;
- della prima rata dell’acconto IRAP 2020.
Il relativo importo è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non sarà richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata di acconto.
La disposizione in esame:
- non opera per le Amministrazioni e gli Enti pubblici;
- nonché per le imprese di assicurazione, le banche e gli altri intermediari finanziari.
Rimangono dovuti gli acconti IRAP per il 2019.
Va evidenziato che il DL n. 34/2020 non prevede invece alcuna proroga o agevolazione con riferimento ai versamenti derivanti dal mod. REDDITI, quali ad esempio IRPEF, IRES e relative addizionali. Gli stessi pertanto devono essere effettuati, nella misura prevista, entro la scadenza ordinaria.
- PROROGA VERSAMENTI AVVISI BONARI/COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITA’
L’art. 144, DL n. 34/2020 proroga anche i versamenti delle somme riferite alle comunicazioni di irregolarità / avvisi bonari, ai sensi degli artt. 2 e 3, D. Lgs. n. 462/97, collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73
Tali somme
- ove scadenti nel periodo 3 – 18.05.2020 sono considerate tempestive, se i versamenti sono effettuati entro il 16.09.2020;
- qualora scadenti nel periodo 5 – 31.05.2020, possono essere effettuati, senza sanzioni ed interessi, sempre entro il 16.09.2020.
Il versamento di quanto dovuto può essere effettuato:
- in unica soluzione;
- in 4 rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16.09.2020 e le successive con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
N.B. La proroga al 16.09 riguarda anche i versamenti rateali derivanti dai predetti avvisi/comunicazioni e ricadenti nei suindicati intervalli temporali
- SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI
Decreto in esame dispone anche la sospensione fino al 31.08.2020 dei pagamenti relativi a:
- le Cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
- gli Avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- gli Atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
- gli Atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali.
Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.09.2020.
- RATEAZIONI A DECADENZA ALLARGATA
All’art.154, per i piani di rateazioni concessi dall’Agenzia Riscossione in essere alla data dell’8 marzo, o accordati a seguito di istanze presentate fino al 31 agosto 2020, il decreto oltre a disporre la sospensione dei versamenti rateali fino al 30 settembre, stabilisce che la decadenza dal beneficio della rateazione si verifichi solo nel caso del mancato versamento di 10 rate anche non consecutive, in luogo delle 5 rate attualmente previste.
- PROROGA ROTTAMAZIONI
L’art.154 del Decreto dispone la proroga al 10 dicembre 2020 di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020 relative ai provvedimenti di Rottamazione ter e al “Saldo e stralcio” ex DL 119/2018.
Il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell’anno in corso, possono essere eseguiti entro e non oltre la data del 10 dicembre 2020.
N.B. Il termine è da considerarsi tassativo, non essendo previsto il periodo di tolleranza dei 5 giorni ai fini della validità del versamento ex art. 3 DL 119/2018.
- SOSPENSIONE VERSAMENTI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, MEDIAZIONE
ll DL n. 34/2020 (art. 149) dispone anche la proroga al 16.09.2020 dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 dovute a seguito dei seguenti atti:
- atti di accertamento con adesione ex art. 7, D.Lgs. n. 218/97;
- accordo conciliativo ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92;
- accordo di mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ex artt. 10, 15 e 54, DPR n. 131/86;
- atti di recupero ex art. 1, comma 421, Legge n. 311/2004 (crediti indebitamente utilizzati in compensazione)
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell’imposta di registro.
- SOSPENSIONE VERSAMENTI SOMME DEFINIZIONI AGEVOLATE
Per effetto di quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 4 del citato art. 149 del DL 34/2020, la sospensione dei termini di versamento delle somme in scadenza nel periodo 9.3 – 31.5.2020 interessa anche le somme rateizzate dovute per le definizioni agevolate di cui agli artt. 1, 2, 6 e 7, DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”, ossia:
- definizione agevolata dei PVC
- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, ossia:
- avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione
- atti di recupero
- inviti al contraddittorio
- accertamenti con adesione
- definizione agevolata delle controversie tributarie
I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:
- in unica soluzione entro il 09.2020;
- mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 09.2020.
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